Segnaliamo un interessante articolo apparso in IlCaso.it, a firma di Ilenia Torre, intitolato "La mediazione obbligatoria nelle azioni di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Riflessioni a margine della disciplina introdotta dal D.Lgs. 28/2010".
L'Autrice affronta la questione inerente la formulazione originaria dell’articolo 5, comma I, del D. Lgs. n. 28/2010, che citava espressamente il
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, inserendo tale materia tra quelle per le quali il tentativo di
mediazione costituiva una condizione di procedibilità della
successiva domanda giudiziale, ma che non faceva riferimento alle ipotesi di c.d. «responsabilità sanitaria», ovvero la responsabilità della struttura presso la quale il medico avesse
eventualmente operato.
Sicchè, sotto il vigore dell’originario articolo 5, comma I, il tentativo obbligatorio di conciliazione doveva essere esperito soltanto quando il paziente avesse subito dei danni a seguito di una prestazione strictu sensu medica e riconducibile al c.d. “contatto sociale” instauratosi tra medico e paziente.
Con il D.L. n. 69 del 2013, convertito in L. n. 98 del 2013, il Governo è intervenuto per neutralizzare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012 (che aveva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega il D. Lgs. 28/2010 nella parte in cui aveva introdotto la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio instaurato dinanzi ai Tribunali civili in relazione alle materie indicate nello stesso D. Lgs.), e ha ripristinato l’obbligatorietà della mediazione nelle materie già contemplate dall’articolo 5 e, quindi, anche con riferimento all’ambito della responsabilità medica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 69 del 2013, si è però preoccupato di colmare l'incongruenza normativa del passato, intendendo rendere obbligatoria la mediazione in entrambi i casi di responsabilità.
Sicchè, sotto il vigore dell’originario articolo 5, comma I, il tentativo obbligatorio di conciliazione doveva essere esperito soltanto quando il paziente avesse subito dei danni a seguito di una prestazione strictu sensu medica e riconducibile al c.d. “contatto sociale” instauratosi tra medico e paziente.
Con il D.L. n. 69 del 2013, convertito in L. n. 98 del 2013, il Governo è intervenuto per neutralizzare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012 (che aveva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega il D. Lgs. 28/2010 nella parte in cui aveva introdotto la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio instaurato dinanzi ai Tribunali civili in relazione alle materie indicate nello stesso D. Lgs.), e ha ripristinato l’obbligatorietà della mediazione nelle materie già contemplate dall’articolo 5 e, quindi, anche con riferimento all’ambito della responsabilità medica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 69 del 2013, si è però preoccupato di colmare l'incongruenza normativa del passato, intendendo rendere obbligatoria la mediazione in entrambi i casi di responsabilità.
Qui l'articolo completo: http://www.ilcaso.it/articoli/dpc.php?id_cont=775.php